Convenzione doppia imposizione Italia Svizzera

Scopriamo insieme in cosa consiste la doppia imposizione tra Italia e Svizzera e quali conseguenze determina

Analizziamo cos'è la convenzione che evita la doppia imposizione in Italia e in Svizzera


Doppia imposizione: la guida completa

La convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Svizzera è un accordo che evita al contribuente di pagare le tasse due volte per entrambi i paesi. Si tratta di un sistema che elimina la doppia tassazione sul patrimonio. Le convenzioni contro le doppie imposizioni servono anche a prevenire l’evasione fiscale. Ciascuna convenzione viene stipulata con l’apposito stato interessato.

La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera è stata firmata il 9 marzo 1976 a Roma. Ha subito una modifica ed è stata ratificata nel 1978. È in vigore dal 29 marzo 1979.

La convenzione è stata ulteriormente modificata nel 2016. In questo caso però Italia e Svizzera si sono limitate a disporre lo scambio di informazioni (voluntary disclosure) per evitare la doppia imposizione alla medesima persona titolare di reddito o patrimonio. La convenzione si applica nel caso di lavoratori di nazionalità italiana, residenti in Italia, ma che giornalmente si recano a lavorare in Svizzera, o che si sono trasferiti in Svizzera pur mantenendo la residenza in Italia.

È particolarmente importante l’articolo che recita espressamente:

“Gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.

Con questa formula viene specificato espressamente che il lavoro svolto in Svizzera da un residente italiano è tassato in Svizzera (e viceversa). Un reddito da lavoro viene tassato in Italia solo se la persona ha avuto la residenza in Svizzera per meno di 183 giorni.

La convenzione menziona anche l’atto dedicato ai lavoratori frontalieri datato 1974, stabilendo che l’Accordo tra Svizzera e Italia per l’imposizione dei lavoratori frontalieri è parte integrante della successiva convenzione del 1976.

Convenzione doppia imposizione Italia Svizzera – L’accordo per i lavoratori frontalieri

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L’accordo sottoscritto nel 1978 è entrato in vigore il 29 marzo 1979 insieme alla convenzione per evitare la doppia imposizione. Le finalità dell’accordo sono espresse in premessa, dove si legge che:

“Considerando che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera; tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli all'economia dei Cantoni nei quali essi lavorano”.

Formule che indicano l’esigenza di arrivare ad un accordo che riconosca l’importanza del lavoro dei transfrontalieri per l’economia della Svizzera con la necessità dell’Italia di poter tassare gli stessi lavoratori ai quali fornisce servizi in quanto è l’Italia il paese di residenza.

Al primo articolo viene specificato che: “I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.

In pratica, il lavoratore italiano frontaliero paga le tasse in Svizzera. È il successivo articolo 2 a specificare che i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese sono tenuti a versare ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivato dalla imposizione applicata ai lavoratori frontalieri italiani, come compensazione delle spese sostenute dai comuni italiani per offrire servizi ai lavoratori frontalieri.

Meno garanzie

Convenzione doppia imposizione Italia Svizzera – Cambiamenti recenti

Nel 2018 per regolare la tassazione dei lavoratori frontalieri è stata introdotta una ulteriore modifica ai precedenti accordi. Con esse viene stabilito un limite di 20 km di residenza dai confini dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. I lavoratori residenti entro questa fascia pagano le tasse solo ed esclusivamente in Svizzera , che poi a sua volta gira parte degli introiti ai comuni italiani. I lavoratori che vivono oltre questa fascia invece pagano le imposte anche in Italia. Il sistema di tassazione prevede che nella dichiarazione dei redditi sia indicato l’importo percepito dal datore di lavoro svizzero, da cui va detratta una franchigia di 7.500 euro .

Molti istituti offrono prestiti flessibili, da 2.000 franchi fino appunto a 250.000 per ogni tipo di esigenza. Il vantaggio è di solito legato ai rapidi tempi di approvazione. In pochi giorni infatti è possibile sapere se la pratica è stata accettata o respinta. E in 14 giorni lavorativi è possibile avere i soldi sul proprio conto corrente.

Il 23 dicembre del 2020 è stato siglato un nuovo protocollo d’intesa tra Italia e Svizzera riguardanti nuove variazioni sul tema della doppia imposizione. Tale protocollo verrà ratificato entro il 2023.

Quali sono i più importanti cambiamenti che prevede questo protocollo?

Fermo restando la definizione di frontaliere e le aree di frontiera, si è operato un distinguo tra:

  • ‘attuali frontalieri’ ovvero coloro che, abitano all’interno dei 20 km, lavorano in Svizzera da una data rientrante tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’intesa (2023). Essi rimangono soggetti a tassazione esclusivamente in Svizzera;
  • ‘nuovi frontalieri’, ovvero coloro che, abitando all’interno della fascia di 20 km, inizieranno a lavorare in Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Quest’ultimi saranno assoggettati ad una imposizione sul reddito pari all’80% e anche l’Italia imporrà la propria tassazione. E’ quest’ultima la sostanziale novità dell’intesa.
  • Nell’intento di evitare una doppia tassazione, l’Italia riconoscerà ai nuovi frontalieri un credito d’imposta.

    L’accordo inoltre ha previsto un aumento della franchigia, per i frontalieri abitanti al di fuori della fascia dei 20 km, da 7.500 euro a 10.000 euro per evitare un eccesso di imposizione sul reddito da lavoratore dipendente. Gli assegni familiari inoltre non concorreranno ad aumentare l’imponibile.

    La convenzione contro la doppia imposizione per interessi da finanziamenti

    La convenzione si applica anche ai redditi percepiti da interessi a fronte di finanziamenti concessi a italiani da istituti di credito svizzero. Secondo questo accordo, vige il principio generale per cui gli interessi sono sempre imponibili nello stato di residenza del soggetto. Ma sono imponibili anche nello stato della fonte (la banca che ha concesso il finanziamento), con un’aliquota che non può accedere il 12,5% degli interessi.

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Ultima modifica il Lunedì, 03 Gennaio 2022

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