Scopriamo qual è la tassazione per le pensioni in Svizzera
Per moltissimi anni la Svizzera è stata meta di emigranti e frontalieri italiani a motivo delle interessanti opportunità di lavoro che è stata in grado di offrire. Anche se pochi o nessun italiano si è mai lamentato degli stipendi svizzeri (spesso il doppio di uno stipendio preso in Italia), la Svizzera non fa eccezione agli altri paesi per quanto riguarda la tassazione, nemmeno sulle pensioni dichiarate in Italia.
In questa guida cercheremo di spiegarvi, in termini accessibili a tutti, com’è strutturato il sistema pensionistico in svizzera e quali sono gli indici di tassazione di una pensione svizzera dichiarata in Italia, cioè la classica denominazione “pensione svizzera per italiani”
Sistema Pensionistico in Svizzera

Il sistema pensionistico in Svizzera è ripartito fondamentalmente in tre cosiddetti “pilastri”: 1) la AVS (che include l’assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità). Questo primo pilastro copre solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età; 2) l’LLP (un’integrazione del reddito da pensione per immigrati (e frontalieri) italiani che hanno lavorato in Svizzera per tutto il periodo lavorativo ma che ora vivono in Italia); 3) Pensione integrativa privata (questa è facoltativa).
Principi di tassazione della Pensione Svizzera dichiarata in Italia
Ad eccezione del terzo pilastro, che riguarda un’iniziativa privata a carico del diretto interessato, il sistema di tassazione svizzero prevede delle leggi che riguardano soltanto i primi due pilastri, ovvero la AVS (e se è il caso la AI) e la LLP, in quanto versati direttamente dal sistema previdenziale svizzero.
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Grazie ad un accordo tra Italia e Svizzera risalente al 3 ottobre 1974 la Legge n. 386/75 dichiara che le rendite percepite in Svizzera “non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”. Ciò significa, in poche parole, che le pensioni corrispondenti al primo e al secondo pilastro sono esentasse.
Tuttavia le modalità di tassazione in Italia delle pensioni del primo pilastro (AVS) e del secondo (LLP) prevedono (in alcuni casi) l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 5%.
Titolo di imposta del 5% destinato alle banche

In relazione al primo pilastro, AVS,(l’assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), la normativa fiscale italiana, nell’art. 76, comma 1, della Legge n. 413/91 dichiara quanto segue: “Le rendite corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta del 5% da parte degli istituti bancari italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.”
In relazione al secondo pilastro, LLP (un’integrazione del reddito da pensione per immigrati (e frontalieri) italiani che hanno lavorato in Svizzera per tutto il periodo lavorativo ma che ora vivono in Italia), il successivo comma 1-bis, dell’art. 76 della Legge n. 413/91 dichiara quanto segue: “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera in qualunque forma erogate”.
Come si evince chiaramente dai suddetti articoli, il sistema previdenziale svizzero non prevede nessuna tassazione per quando riguarda le pensioni svizzere dichiarate in Italia. Questo perché, come accade anche in Italia, la Svizzera ha preventivamente provveduto a trattenere i contributi previdenziali “in corso d’opera”, ovvero durante l’intero periodo lavorativo di ciascun lavoratore. Questa è l’unica forma di tassazione applicata dal sistema previdenziale svizzero sulle pensioni degli italiani che percepiscono la loro pensione in Italia.
La situazione è diversa qualora la riscossione della rendita pensionistica avviene in un altro paese, in questo caso l’Italia. In questo caso il pensionato, residente fiscalmente in Italia, ha l’obbligo di dichiarare il reddito nella sua dichiarazione dei redditi e l’imposizione sostitutiva gli sarà a applicata in questa fase.
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In conclusione
L’unica ‘tassazione’, se così si vuol chiamare, sulla pensione svizzera dichiarata in Italia è questa ritenuta del 5% da parte degli istituti bancari che fanno da sostituti d’imposta in Italia e da intermediari tra il sistema previdenziale svizzero e il contribuente che in Italia incassa la sua pensione.
La buona notizia è che pagato questo 5% alla banca non ci sono altre dichiarazioni da fare e per la maggioranza di coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare in Svizzera gli rimane ancora un bel gruzzoletto.
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