Scopriamo come si fa a richiedere il permesso B in Svizzera
Per ottenere il permesso di dimora (B) svizzero occorre dirigersi all’ufficio di competenza relativo al cantone in cui ci si vuole trasferire. La procedura da seguire, ovvero moduli da compilare e tempi da osservare saranno diversi dipendendo se la persona si trasferisce per attività lucrativa o no. A seguire parleremo delle modalità di richiesta del permesso B, se invece sei interessato a sapere se chi possiede già il permesso B debba effettuare la dichiarazione dei redditi, leggi invece questo articolo: https://www.ecotca.ch/it/news/permesso-b-svizzero-come-ottenerlo
Quando ci si trasferisce da un paese dell’Unione Europea per scopi lucrativi
Il cittadino europeo che desideri trasferire la propria residenza in Svizzera ed ottenere il permesso B, dovrà aspettare nel suo paese d’origine, l’autorizzazione d’entrata a seguito della richiesta effettuata dal datore di lavoro. Al suo arrivo nel Cantone, dovrà compilare il modulo ricevuto e inoltrarlo all’ufficio di competenza.
La procedura può essere svolta anche online oppure si deve previamente ottenere un appuntamento per presentarsi agli sportelli.
Quando ci si trasferisce da un paese dell’Unione Europea senza attività lucrativa
Ci si può trasferire in Svizzera ed ottenere il permesso B anche se non si svolgerà un’attività lucrativa ma si dimostra di disporre dei mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione malattia e infortuni coprente tutti i rischi.
In questo caso, la persona straniera dovrà compilare il modulo e consegnarlo alle competenti autorità cantonali (Ufficio della migrazione) entro 14 giorni dalla sua entrata in Svizzera. Anche questa procedura può essere fatta interamente online.
Imposte alla fonte

L’imposta alla fonte che viene versata mensilmente dal datore di lavoratore alle competenti autorità cantonali, trova la sua origine in una serie di leggi e ordinanze.
Tali leggi sono: la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), dall’Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo), dalla Circolare AFC n. 45 “Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori”, nonché dalla Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dal Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della Legge tributaria.
Il calcolo dell’imposta alla fonte non prende in esame solo il reddito conseguito ma anche la situazione personale (veicoli di servizio e prestazioni in natura, indennità di trasferta da e verso il luogo di lavoro) e famigliare del soggetto sottoposto all’imposta stessa (assegni famigliari e altre indennità) nonché i periodi lavorativi, il tipo di lavoro (part-time o full-time).
Inoltre è diversa in base alla situazione personale del soggetto e può variare di anno in anno.
Se la situazione familiare del soggetto cambia nell’arco del tempo (per esempio da celibe si coniuga) si applicheranno delle tabelle di calcolo differenti e aliquote diverse. Ogni Cantone può applicare aliquote differenti.
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