Ecco qui una breve guida su questa particolare tassa, che vi aiuterà a comprendere se la dovete pagare anche voi.
Che cos’è l’imposta alla fonte in Svizzera
L’imposta alla fonte svizzera è una tassa o trattenuta che viene direttamente assolta alla ‘fonte’ dove per fonte si intende lo stipendio del lavoratore. Il datore di lavoro si trattiene questa imposta e la paga agli uffici preposti e ne dà comunicazione. Di solito avviene mensilmente.
L’aliquota di tale imposta varia a seconda del cantone dove è domiciliato il lavoratore indipendentemente da dove si trova il luogo di lavoro.
Trova la sua regolamentazione nel ‘Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria – aggiornato il 2 dicembre del 2020’.
Chi è soggetto all’imposta alla fonte svizzera
L’art. 3 comma 2 del succitato regolamento cita: “Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte nel Cantone se:a) la rimunerazione della prestazione è a carico di uno stabilimento d’impresa o di una sede fissa del datore di lavoro nel Cantone;b) viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede nel Cantone è considerata il datore di lavoro effettivo; oc) un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell’articolo 12 capoverso 2 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989, personale a prestito a un’impresa acquisitrice nel Cantone e la rimunerazione della prestazione è a carico di tale impresa acquisitrice.”
Cosa significa in parole semplici?
Sono tenuti a pagare l’imposta alla fonte chi è uno straniero e vive in Svizzera senza aver sposato un cittadino svizzero o avere un permesso di domicilio C. Se si ha un permesso di dimora B e L si paga l’imposta alla fonte.
Quali sono le differenze tra i permessi di domicilio C, B e L?
Coloro che hanno un permesso di domicilio C hanno un permesso di soggiorno illimitato e senza condizioni. Viene concesso a chi ha mantenuto il permesso di dimora B per 5 o 10 anni. Potremmo paragonarlo alla nostra cittadinanza.
Il permesso L e B invece è un permesso di dimora per coloro che temporaneamente vivono in Svizzera per esercitare un’attività di lucro (sia come dipendenti che come lavoratori autonomi) o che, seppur non lavorando, possono dimostrare di avere i mezzi finanziari per potersi mantenere all’interno dello Stato per il tempo necessario.
Esiste anche il permesso G per i frontalieri che non abitano in Svizzera ma vi svolgono quotidianamente un lavoro. Anch’essi pagano l’imposta alla fonte svizzera. I permessi N e F, infine, vengono rilasciati ai richiedenti asilo. Ai fini della trattazione sull’imposta alla fonte in Svizzera, questi ultimi permessi, N-F, non hanno rilevanza.
Quali sono gli elementi che dettano il calcolo dell’imposta?
Si è detto che l’aliquota da utilizzare nel conteggio dell’imposta alla fonte dipende da dove il lavoratore ha la sua dimora. Se è nel Canton Ticino sarà un’aliquota se è in un altro cantone sarà un’altra aliquota diversa dalla precedente. È responsabilità del datore di lavoro stabilire in modo preciso ed univoco qual è l’esatta aliquota da applicare. Ma ci sono altri elementi da tenere presente: lo stato di famiglia, situazione coniugale, quanti figli si ha a carico, se l’attività svolta in Svizzera è principale o complementare e a quale religione si appartiene o si professa. Per sapere quali sono le aliquote è meglio farsi aiutare da un consulente fiscale. Contattaci senza impegno!
Esempio di calcolo
Supponiamo un dipendente celibe, senza figli a carico e che abbia uno stipendio mensile lordo di 6.500 franchi, pagherà indicativamente 200 franchi mensili abitando nel Canton Zugo mentre l’imposta arriverà a 900 franchi circa se abiterà nel Canton Neuchâtel. Naturalmente questi sono solo esempi indicativi.
Coloro a cui viene applicata l’imposta alla fonte direttamente dal datore di lavoro, solitamente non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale annuale o dichiarazione dei redditi.
Attenzione però che se il reddito annuo supera i 120.000 franchi svizzeri allora il lavoratore dovrà presentare anche la dichiarazione dei redditi. In tale dichiarazione, oltre al reddito da lavoro, verranno sommate anche le rendite patrimoniali e conti correnti. Le imposte alla fonte già assolte verranno messe in detrazione alla somma delle tasse totali dovute.
L’imposta alla fonte: obblighi di comunicazione
L’art 4 del Regolamento sopracitato individua nel datore di lavoro il responsabile, avendo un obbligo normativo, ‘di comunicare all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo l’impiego di persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 104 o 110 LT entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.’
Se il conteggio dell’imposta viene trasmessa in modo elettronico tramite l’applicativo ufficiale, il datore di lavoro può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio. Sono responsabili anche di comunicare ogni modifica determinante per la riscossione dell’imposta alla fonte entro 8 giorni dalla conoscenza delle modifiche.
È il datore di lavoro che versa l’imposta all’ufficio competente nel luogo di residenza del dipendente.
È inoltre necessario che l’aliquota dell’imposta applicata dal datore di lavoro sia ben visibile in busta paga e che sia visibile anche sull’attestazione di ricevuta delle imposte alla fonte.
Imposta alla fonte svizzera: rimborsi
Se ci si rende conto che si è versato di più di ciò che si doveva, si può chiedere un rimborso solo se la somma è superiore ai 20 franchi svizzeri.
Anche per ottenere i rimborsi occorre rispettare le date di inoltro richiesta ricordando che le scadenze variano da cantone a cantone e presentare una documentazione che può anch’essa essere diversa a seconda di dove si viva.
Fondamentale diventa affidarsi a consulenti esperti in modo da evitare errori nei tempi e modi di presentazione.
Un consulente fiscale può inoltre dare consigli e consulenza per evitare doppie tassazioni e pagare imposte minori.
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